venerdì 18 dicembre 2009

Tribunale di Potenza Sentenza del 13/05/2009

Con la nozione di spese del condominio si intendono le spese per il godimento delle parti comuni e per l’utilizzo dei servizi condominiali. A tal proposito, l’art. 1123 c.c. nel consentire la deroga legale ai criteri di riparto delle spese condominiali, non pone alcun limite alle parti, con la conseguenza che deve ritenersi legittima non solo una convenzione che ripartisca le spese tra i condomini in misura diversa da quella legale, ma anche quella che preveda l’esenzione totale o parziale per taluno dei condomini dall’obbligo di partecipare alle spese medesime.

venerdì 4 dicembre 2009

In condominio, l'amministratore deve ( non solo "può") riscuotere le quote necessarie per l’ottimale gestione condominiale e, all'occorrenza, agire con tempestività per incassarle coattivamente.

Il condominio, già definito, sia in dottrina che attraverso le innumerevoli sentenze, semplice ente di gestione senza rilievo giuridico, si avvale dell’assemblea quale organo preposto alle deliberazioni e dell’amministratore – legale rappresentante – nominato dall’assemblea (pur se non indicato da alcuni condomini in minoranza e con la facoltà di agire nei confronti di alcuni - ad esempio per far rispettare il regolamento o per riscuotere i contributi dal condomino moroso).

L’approvazione assembleare dell’ammontare delle spese necessarie per la gestione del condominio – cosiddetto preventivo- e la loro ripartizione secondo il dettato previsto nel regolamento condominiale e conformemente ai criteri legali, forniscono all’amministratore il potere (quindi anche il dovere) di riscuotere i contributi. Quando per particolari situazioni di morosità protratta, inevasi i solleciti di versamento, l’amministratore sarà costretto all’azione giudiziaria per il recupero delle quote insolute, egli potrà avvalersi legittimamente dell’iniziativa senza dover richiedere autorizzazione allo scopo. Egli potrà quindi, richiedere al giudice decreto ingiuntivo, anche immediatamente esecutivo (che se concesso produrrà subito i suoi effetti, nonostante opposizione al provvedimento).

La richiesta di cui sopra, oltre che durante l’anno di gestione, effettuata sulla base del preventivo, potrà essere prodotta anche alla fine dell’anno quando fosse approvato il rendiconto della gestione e sua ripartizione. E ciò anche per le spese straordinarie già approvate con autonomo preventivo . A conforto della non necessaria esplicita autorizzazione assembleare per il recupero da morosi delle quote condominiali, giunge, tra l’altre, la sentenza di Cassazione, 27292/2005).

giovedì 26 novembre 2009


Garante N. 327 del 9 settembre 2009

Nella bacheca condominiale accessibile al pubblico non possono essere affissi avvisi contenenti dati che rendano identificabili anche indirettamente i condomini, come ad esempio le targhe delle automobili.

È il principio ribadito dal Garante nell'accogliere la segnalazione di alcuni residenti in un condominio milanese che lamentavano un'indebita divulgazione di dati personali dovuta all'affissione nella bacheca del palazzo di un avviso di rimozione delle auto ancora parcheggiate nel cortile comune, area destinata da una delibera assembleare alla costruzione di posti auto interrati. Nella bacheca oltre all'avviso, che conteneva targhe e numero dell'area di sosta assegnata a ciascuno dei condomini, erano state affisse anche le foto delle autovetture. Un insieme di dati, secondo i segnalanti, in grado di renderli identificabili sia dagli altri residenti che da terzi in transito nelle aree comuni. I condomini contestavano, inoltre, il fatto che una serie di informazioni ad essi riferite, tra cui la loro condizione di inadempienza alla delibera assembleare, fossero state riportate dall'amministratore in una lettera inviata all'avvocato di fiducia del condominio ed alle ditte incaricate di svolgere i lavori.

L'Autorità, con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato, ha prescritto all'amministrazione condominiale di utilizzare comunicazioni individuali per gli avvisi relativi alla gestione comune che non siano di carattere generale. Il Garante ha infatti ritenuto l'esposizione in bacheca dell'avviso contenente informazioni relative ai condomini una modalità eccessivamente invasiva e non giustificata dalle esigenze di contenimento di spesa addotte dall'amministratore, oltre che non conforme a quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali. L'Autorità ha inoltre vietato al condominio l'ulteriore comunicazione a soggetti terzi di dati personali riferiti ai segnalanti ad eccezione di quella destinata al legale di fiducia.
Salve a tutti, ho deciso di aprire questo blog per favorire le consulenze gratuite a riguardo dei temi sul condominio, acquisto o vendita di immobili, affitti e quant'altro possa riguardare il settore degli immobili.