Con la nozione di spese del condominio si intendono le spese per il godimento delle parti comuni e per l’utilizzo dei servizi condominiali. A tal proposito, l’art. 1123 c.c. nel consentire la deroga legale ai criteri di riparto delle spese condominiali, non pone alcun limite alle parti, con la conseguenza che deve ritenersi legittima non solo una convenzione che ripartisca le spese tra i condomini in misura diversa da quella legale, ma anche quella che preveda l’esenzione totale o parziale per taluno dei condomini dall’obbligo di partecipare alle spese medesime.
venerdì 18 dicembre 2009
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